STATUTO

  TITOLO I

 

    Denominazione e scopo

 

Art. 1 - E' costituita in Napoli una associazione sotto la denominazione “Commissione Etica Internazionale Scientifica Medica Farmaceutica” con sigla (C.E.I.S.M.), che è Dipartimento dell’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico (A.I.A.C.).

Art. 2 - Scopo della C.E.I.S.M. nella migliore tradizione culturale italiana, europea ed in piena sintonia dei principi delle Nazioni Unite, è di:

a) fare una graduale e costante azione che ispirata alla ricerca del bene comune si propone di ricoprire i pericolosi vuoti creati da una indiscriminata e selvaggia attività di sperimentazione scientifica spesso rivolta contro l’uomo, la vita e Dio;

b) si propone di aggregare tutte le coscienze mondiali intorno al grave pericolo di mistificazione e di alterazione di tutti i naturali processi di vita che dalla nascita del mondo hanno assicurato equilibrio dell’esistenza; 

c) sull’inalienabile vincolo della umana solidarietà si propone di sostenere e di sviluppare con tutte le proprie energie ogni mezzo di cooperazione tra associazioni, aziende private e pubbliche, istituzioni locali: comunali, provinciali, regionali, nazionali, europee e mondiali, promuovendo iniziative culturali, scientifiche, mediche, sanitarie e farmaceutiche, ecc.;

d) portare nei Paesi poveri del mondo un servizio sanitario di volontariato, creando presidi ambulatoriali di emergenza e pronto soccorso, creando ospedali e promuovendo una corretta informazione e formazione socio-umanitaria-sanitaria per creare quei supporti futuri di dignità e conoscenze per un’autonomia di sviluppo;

e) fare le analisi mirate dei vari territori del mondo depressi ed a rischio partendo dalla storia socio culturale, e delle risorse economiche disponibili;

f) fare studi mirati delle diverse problematiche sociali con scopo precipuo di trovare metodologie e soluzioni praticabili da proporre alle varie competenze politiche, che potrebbero adeguatamente essere inserite in uno sviluppo sostenibile;

g) l’individuazione e denuncia di ogni tipo di carenze che sfociano nel degrado umano;

h) sostenere ovunque nel mondo i fondamentali valori, quali la Famiglia, la Scuola e il Lavoro difesa indispensabile della libertà individuale contro ogni temerario tentativo di ridurre gradualmente ciascuna persona a singolo, rendendola così        vulnerabile, indifesa e soprattutto sola;

i) dialogare con le diverse etnie culturali e religiose mondiali con lo scopo di partire da tutto ciò che unisce e non divide, con il preciso dovere-diritto di vigilare sui tantissimi rischi e sfide del prossimo Millennio;

l) promuovere la difesa e lo sviluppo dei valori etici, morali, sociali, storici, culturali,  scientifici, medici, farmaceutici, nonché etnici e religiosi  che presiedono ad una formazione, sia individuale che collettiva, della personalità umana nel rispetto degli insegnamenti della Chiesa Cattolica Apostolica;

m) stimolare e sostenere studi, riflessioni, e promozione attiva e continua della pace con tutti i mezzi culturali per l’affermazione possibile di una globalizzazione economica giusta, con il suo insostituibile nucleo centrale che è e dovrà essere l’uomo e che preveda una seria programmazione per un vero e graduale sviluppo dei Paesi poveri;

n) promuovere ogni tipo di cooperazione sia in campo civile, scientifico, medico sanitario farmaceutico, ecc.;

o) cooperare con tutti quegli organismi giuridicamente riconosciuti per il ripristino   dell'ordine e della salvaguardia dei principi etici, morali e civili che sono alla base di una sana convivenza sociale, impiegando ogni mezzo moralmente lecito per sanare l’attuale crisi di costume e di giustizia.

Art. 3 - L’associazione per il conseguimento dei fini sopra indicati si propone di: a)promuovere ed aprire sezioni e centri in tutto il mondo, di fare corsi di informazione, formazione e guida nell’espletamento delle varie professioni; centri culturali medico-scientifico-farmaceutico; congressi in armonia del bene comune che servano di aggiornamento nell’ambito delle varie occupazioni e componenti sociali; la fondazione di scuole, facoltà ed università cattoliche con elargizione di borse di  studio;

b) sostenere con le proprie risorse umane nonché finanziare disponibili le opere missionarie cattoliche impegnate nell’evangelizzazione dei popoli; la costruzione di nuovi edifici da dedicare all’attuazione dei suoi scopi; la fondazione e l’assistenza di opere di ogni importanza culturale strategica ed indispensabile allo sviluppo; borse di studio per i studenti meritevoli nelle diverse discipline; case di accoglienza dell’infanzia abbandonata e violata con fondi speciali di assistenza per l’infanzia abbandonata; per gli anziani per assicurare loro una vita dignitosa, tranquilla  e sicura; fondazioni di città dei ragazzi; centri di recupero per ex detenuti con corsi interni di avviamento professionale; case di cura per bisognosi; colonie e centri di ricreazione per la gioventù.

Per la realizzazione del programma sociale, potrà reperire fondi, svolgere attività imprenditoriali collaterali, riesumare le vecchie situazioni amministrative liquidità congelatesi per oblio o dispersione dei documenti, affidare in deposito titoli e beni liquidi a persone di provata capacità tecnica e morale, onde mettere a frutto dette possibilità.  

 

 

 

TITOLI II   

Soci

 

 

Art. 4 - Possono aderire alla C.E.I.S.M. tutti coloro che intendono perseguire i fini del presente statuto e siano in possesso di ineccepibili qualità di ordine morale,  presupposto indispensabile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 5 - I soci si distinguono in soci fondatori, soci promotori, soci ordinari e soci onorari.

Art. 6 - Sono soci fondatori coloro che hanno attivamente operato alla formazione dell'associazione e l'hanno legalmente costituita e sono i due Soci Fondatori: il M/° Gennaro SGURO Presidente dell’A.I.A.C. ed il dottor Pasquale MARINO Direttore della C.L.I. . In caso di dimissioni, morte o inabilità di uno dei soci fondatori, l'altro socio potrà per cooptazione nominare un altro socio fondatore.

Art. 7 - Sono soci promotori coloro che hanno promosso la iniziativa e la sostengono attivamente sin dalla fondazione.  I soci promotori sono sette.

Art. 8 - Sono soci ordinari tutti coloro che essendo iscritti non sono né soci promotori né soci fondatori. Per essere socio ordinario, bisogna essere presentato dai soci fondatori o da almeno cinque soci promotori al Consiglio Direttivo che, insindacabilmente accetta o rifiuta la domanda di adesione.

Art. 9 - Sono soci onorari coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e dietro proposta del presidente, si siano resi benemeriti nei confronti dell’associazione.

Art.10- I soci per la loro opera come pure per eventuali elargizioni effettuate, non potranno avanzare, in nessun caso, diritti o pretese di alcun genere.

Art.11- I soci nell’ambito della più scrupolosa prudenza e comunque sempre in ossequio degli aspetti e dei dettami giuridici, saranno coperti dall’anonimato quando questo si rende necessario per salvaguardare la incolumità fisica e psicologica degli iscritti e loro familiari.

Art.12- In considerazione del particolare carattere dell’associazione in perfetta adesione ai principi dettati dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, tutti gli associati si impegnano ad obbedire al Sommo Pontefice. 

 

 

TITOLO III

Ordinamento

 

 

Art. 13 - Gli organi sono l'assemblea generale dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Art. 14 - L'assemblea generale dei soci:

-si riunisce in sedi da stabilire di volta in volta ed anche all’estero, in sede ordinaria   almeno una volta all'anno su convocazione del presidente o su richiesta di almeno la  metà degli associati, per approvare o meno l'attività svolta ed il programma futuro;  mentre sempre su convocazione del presidente o dietro richiesta di almeno la metà  degli associati per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione, in  sede straordinaria;

-è costituita dai soci fondatori, promotori ed ordinari;

-è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la

 metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che avrà luogo un'ora dopo quella  stabilita per la prima, potrà deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 15 - Nell'assemblea generale tutti i soci hanno diritto di parola e di voto e sono ammesse deleghe poste anche in calce all'avviso di convocazione.

Art. 16 -  I soci onorari possono, se invitati, partecipare all’assemblea e prendere la parola ma non possono votare.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo:

-è costituito da tre a tredici membri di cui i due soci fondatori di diritto, gli atri eletti  per metà dai soci promotori e per metà dall’assemblea generale dei soci. In caso di   numero dispari da eleggere, i soci promotori avranno il diritto di scelta del membro  dispari;

-il Consiglio Direttivo dura in carica sette anni e può essere rieletto. In caso di  dimissioni, espulsione o morte di uno o più membri del Consiglio Direttivo, i  consiglieri in carica possono integrare il numero dei consiglieri, d’accordo con il  presidente e sempre per la durata del loro mandato;

-si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto dalla  maggioranza dei consiglieri;

-non decade con le dimissioni o la morte del presidente;

-delibera l’ammissione e la decadenza dei soci;

-elegge il presidente tra i consiglieri ogni sette anni; in caso di dimissioni, morte o  inabilità riconosciuta dal Consiglio Direttivo, le elezioni dovranno svolgersi entro  sessanta giorni dall’evento;      

- concorda il programma preventivo ed il rendiconto morale e finanziario presentato    dal presidente;

- provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 18 - Tutti i poteri dei Consiglio Direttivo sono, a norma dei vigente statuto, delegati al presidente, ad eccezione di quelli non delegabili dalla legge.

Art. 19  - Tutti i consiglieri hanno uguale diritto.

Art. 20 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, qualunque sia il numero dei presenti e con la maggioranza dei cinquanta più uno dei presenti votanti.

 

TITOLO IV

Il presidente

Art. 21 - Il presidente viene eletto con votazione segreta dal Consiglio Direttivo, dura

in carica sette anni e può essere rieletto.

Art. 22 - Il presidente:

- dirige l'associazione e ne tutela lo scopo e finalità;

- presiede di diritto il Consiglio Direttivo e l'assemblea generale dei soci;

- ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio;

- studia ed elabora la organizzazione delle attività dell’associazione;

- mantiene i contatti con la gerarchia ecclesiastica e laica.

 

                                                          TITOLO V

 

                                                  Il segretario generale

 

Art. 23 - Il segretario è nominato dal presidente nell’ambito dei consiglieri.

Art. 24 - Il segretario coadiuva il presidente nell’esercizio del suo lavoro, ha la rappresentanza con le autorità e con altre associazioni in nome del presidente, quando ne riceve da questi l’incarico.

Art. 25 - Il segretario sostituisce il presidente quando questo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

 

 

                                                          TITOLO VI

 

                                                          Il patrimonio

 

Art. 26 - Il patrimonio è costituito dai contributi volontariamente offerti dai soci e dai simpatizzanti, sia privati cittadini che enti pubblici o privati o religiosi o laici, ed inoltre esso potrà essere accresciuto nei modi più opportuni ed idonei, compresa l’accettazione di donazioni, lasciti ed eredità.

 TITOLO VII

Modifica statuto e scioglimento

 

Art. 27 - Le modifiche allo statuto debbono essere deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 28 - L'eventuale scioglimento dell'associazione deve essere decisa dalla assemblea  straordinaria dei soci a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

 

 

TITOLO VIII

 

Principi

 

 

Art. 29 - L'associazione C.E.I.S.M. accetterà ogni suggerimento dalla gerarchia della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, atto allo sviluppo ed al concreto raggiungimento degli scopi religiosi, sociali, civili e culturali della C.E.I.S.M.  sempre nel rispetto della norma e delle leggi pertinenti.

Art. 30 - L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e non si propone altre finalità che quelle previste dagli artt. 2 et 3 dei presente statuto.

Art. 31 - Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.

 

Napoli, 29 gennaio 2002

Curato e stampato dal Centro Studi dell’A.I.A.C. “Don Luigi Sturzo”.