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onlineNewsletter Quindicinale – Anno XI – n. 148
10 gennaio 2011
Gli effetti ‘perversi’ dell’Art. 67 della Costituzione
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Gli effetti ‘perversi’ dell’Art. 67 della Costituzione
Quando ci lamentiano dello strapotere e dell’irresponsabilità della
partitocrazia dovremmo ricordare che questo strapotere è ‘sancito’ in
Costituzione. Sembra un paradosso, ma è così. C’è infatti l’articolo 67 Cost.,
un testo breve di sedici parole, che detta ‘Ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato’.
E’ proprio il caso di dire che il diavolo si nasconde in un particolare di un
testo di ben 139 articoli, più 18 disposizioni transitorie e finali.
L’idealismo dei nostri costituenti ha stabilito, nella prima parte
dell’articolo citato, che i deputati e i senatori non rappresentano coloro che
li hanno eletti nei singoli collegi, ma un’astratta entità, la Nazione (sempre
più evanescente in tempi di globalizzazione e multiculturalismo), e nella
seconda parte ha statuito il divieto di mandato imperativo per gli eletti.
Questo vuol dire che per i cinque anni della legislatura gli eletti sono
svincolati dalla volontà e dagli interessi dei deleganti, sono liberi di votare
anche in contrasto con quanto promesso nei comizi, e di migrare da un gruppo
parlamentare all’altro senza rendere conto a nessuno. Si dirà che gli elettori
potranno ‘punirli’ non rinnovando il mandato: sì, ma dovranno aspettare cinque
anni, e nessuno si fiderebbe di un gestore dei suoi interessi che presenta il
rendiconto solo al termine del quinquennio. Sa dunque di fatuo moralismo
condannare i voltagabbana, i ribaltonisti, i doppiofornisti quando la
Costituzione li assolve, e li legittima nel rappresentare tutti e non rendere
conto a nessuno in corso d’opera. Alla base della sfiducia motivata nei partiti
e negli uomini politici sta proprio questa impossibilità codificata di controllo
popolare sulla ‘casta’, fatto salvo il fare affari più o meno puliti con singoli
deputati e senatori.
Il nostro sistema costituzionale nella Parte Seconda – Ordinamento della
Repubblica non ha previsto i vincoli di constituency del modello
anglosassone. Constituency è il collegio elettorale, e gli elettori un corpo di
constituents che non si accontentano di dare un mandato in bianco per
cinque anni, ma vogliono esercitare i diritti politici anche tra un’elezione e
l’altra, e su issues determinanti; e lo vogliono fare in quanto cittadini, senza
passare attraverso il filtro di un partito politico. Questi elettori non si
limitano a segnalare, protestare o esprimere desideri, esercitando il classico
right of petition (previsto anche nel nostro Art. 50 Cost.), ma
tematizzano gli issues di loro interesse ed elaborano ipotesi di soluzione.
Perchè funzioni un rapporto di corretta rappresentanza tra l’eletto e gli
elettori occorre che l’eletto non sia il delegato di un apparato partitico, che
abbia invece una biografia accreditata presso gli elettori del collegio in cui
si presenta, che risieda nel collegio durante tutto il periodo di mandato e sia
a servizio dei cittadini, raggiungibile tramite indirizzo, telefono, email;
ancora, che prima dell’elezione formalizzi un programma e lo sottoponga agli
elettori, che in corso di legislatura mantenga un rapporto costante con il suo
elettorato, che argomenti prima, e giustifichi dopo, eventuali sue decisioni in
contrasto con il mandato, e a metà della legislatura sottoponga a verifica il
modo in cui lo sta esercitando. Va da sè che occorre un sistema elettorale
maggioritario: il contentino del voto di preferenza nel sistema proporzionale
non costituisce un potere reale dell’elettore, dal momento che le liste le
compilano i partiti e le sue scelte sono spesso annullate dalle dimissioni
imposte dalle centrali.
Quanto detto va oltre il collegio elettorale, e riguarda any body of
constituents, gruppi di cittadini che si sentono attori di una democrazia
degli interessi, le cui armi sono una dialettica politica permanente con gli
organi di rappresentanza e di governo, al di fuori dei partiti, che hanno dato
cattiva prova nell’interpretare e tutelare i diritti di cittadinanza.
L’Art 67 Cost. al di là degli effetti perversi riflette un modello di democrazia
rappresentativa di cui conosciamo il cattivo funzionamento. Proporre la
soppressione, o la modifica, dell’articolo implica la revisione del modello:
operazione complessa, ma vista la situazione, perchè non provare?
La Libreria di Società Libera
A cura di,
Alessandro Torre, Magna Carta [1215], Liberilibri, 2008, pp. LXXIV - 44 €14Frammento
La politica non è mai stata, e probabilmente non sarà mai, immacolata; e la corruzione politica non è certo un nuovo venuto. Ma avidità e corruzione hanno di recente raggiunto livelli senza precedenti. La corruzione politica ha in effetti raggiunto il punto in cui corrompe la politica.
Giovanni Sartori,
, Ingegneria costituzionale comparata, il Mulino 1995 p.159SOTTOSCRIVETE
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La newsletter è stata redatta da: Fabrizio Garavaglia (Milano), Massimo Olivotti (Milano), Luca Ostellino (Roma), Piero Garbolino (Torino)